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COVID-19 Misure introdotte dai Ministeri dell’Interno e dei Trasporti italiani in merito all’ingresso e agli spostamenti dentro il territorio nazionale

fonte: consolato Generale d’italia a Londra – vedi articolo

– Le informazioni su come muoversi in Italia sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno, compreso il modulo di autodichiarazione  per gli spostamenti.

– Le informazioni su come rientrare in Italia sono presenti all’interno del DM 120 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministero della Salute, del 17 marzo 2020, valide fino al 25 marzo 2020 per tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto:

Art. 1 (Entrata in Italia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorita sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione e assunto l’obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.

3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal primo e dal secondo comma, sono punite ai sensi dell’art. 650 c.p.

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